Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.975 milioni di euro per l'anno l'anno 2007 e a 13.945 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede in parte a valere sulle disponibilità derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese a carico dello Stato conseguenti a quanto previsto dall'articolo 13 e, per la parte restante, attraverso l'istituzione di un fondo vincolato in cui affluisce, a decorrere dal 1o luglio 2007, una quota dello 0,3 per cento del totale dei capitali trasferiti in Paesi esteri, secondo modalità definite con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.